Qui di seguito la circolare informativa della Regione Lombardia e della sentenza del TAR relativa al prelievo dell’allodola.
Il prelievo dell’allodola resta consentito con i limiti fissati dal decreto dirigenziale 14 settembre 2018, n. 13062, nella parte in cui consente a ciascun cacciatore un prelievo venatorio di 10 capi giornalieri e 50 capi stagionali.
RL_RLAOOM1_2018_5040.pdf.p7m Sentenza TAR Lombardia
sentenza TAR MI Allodole 2484 2018.pdf