Le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di Pubblica Sicurezza (tra cui il porto d’armi) scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con l’intervenuta proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e, quindi, scadranno il prossimo 13 gennaio 2021, e non più come precedentemente indicato, il 29 ottobre 2020.
Nulla cambia per i porto d’armi scaduti dal 1 agosto 2020 in poi.
In allegato la circolare del 21/09/2020 pubblicata dal Ministero dell’Interno, che contiene indicazione sulle proroghe relative alla legge 17/07/2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19/05/2020 n. 34 ed il D.L. 30/07/2020 n. 83 (proroga della stato di emergenza al 15 ottobre 2020).